Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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C.M. 08/01/1999 n. 13/T

d) l'ubicazione territoriale

e) le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti (in forma sommaria per le zone completamente edificate e con maggiore dettaglio anche attraverso elaborati grafici, per le zone di espansione o di nuovo sviluppo)

f) i livelli di idoneità insediativa (livello dei servizi, delle infrastrutture, ecca")

g) i caratteri economico-sociali (civile, economico, popolare, ultrapopolare, ecc.)

h) la tipologia edilizia prevalente

i) il livello edilizio

j) la destinazione catastale prevalente

k) i segmenti di mercato individuati in base ai prezzi minimi, massimi e medi della destinazione (e dove residenziale, anche della categoria catastale) prevalente, nonchè di quelle più significative per diffusione

l) le circostanze ostative al rispetto dei rapporti ordinari dei valori, previsti dalla normativa.

-nel caso di microzone comprendenti porzioni di fogli di mappa, gli elementi identificativi delle particelle site in ciascuna porzione (su supporto informatico, foglio elettronico), come meglio precisato nel paragrafo 5.2. Le microzone devono essere numerate nell'ambito del territorio comunale in ordine crescente a partire dal centro edificato del capoluogo con andamento da nord a sud e da est verso ovest, ricomprendendo per ultimo le frazioni e le zone rurali residue. Qualora nelle future operazioni di revisione dei perimetri delle microzone (art.2, comma 5 del regolamento) vengano deliberate fusioni tra due micro- zone, si provvederà a sopprimere il numero identificativo della microzona aggregata (da identificarsi in quella di superficie minore). In caso, invece, di frazionamento di una microzona, la porzione di maggiore superficie manterrà il numero originario, mentre alle derivate si attribuiranno i primi identificativi disponibili. Infine, in caso di variazioni territoriali compensative tra microzone limitrofe, le stesse conserveranno gli identificativi originari.

5. 6. Approvazione delle microzone Come già osservato, la formazione delle microzone può essere impugnata da parte dell'ufficio, nel caso di predisposizione da parte del comune, ovvero dal comune stesso, nel caso di surrogazione da parte dell'ufficio del Dipartimento del territorio. Le motivazioni sono da individuare unicamente nei profili di violazione dei criteri definiti dal regolamento. Non sono, di contro, impugnabili le informazioni fornite dal comune nelle schede illustrative delle diverse microzone, comprese quelle concernenti i valori ed i redditi immobiliari, a meno che gli stessi non abbiano determinato la formazione del perimetro della microzona, oggetto di gravame. Come è noto, le risultanze del lavoro di formazione delle microzone devono essere approvate con specifica delibera del consiglio comunale. Al riguardo, si precisa che una delibera con la quale si approva la costituzione di una sola microzona per l'intero territorio comunale è coerente, sotto l'aspetto procedurale, con il dettato del regolamento. Eventuali dissensi fra le parti, in materia di formazione di microzone, sono rimessi alla commissione censuaria provinciale, preventivamente alla definizione dei quadri tariffari. In questi casi, gli uffici periferici nelle relazioni contenenti le osservazioni indirizzate alle commissioni censuarie provinciali, oltre alle specifiche motivazioni, devono citare gli estremi della richiesta di parere con cui il comune ha sentito - come previsto dall'art. 2, comma 3, del regolamento

- il competente ufficio periferico del territorio ed i contenuti dello stesso parere. Al fine di non ritardare le operazioni di approvazione dei nuovi estimi, gli uffici provinciali del territorio sono tenuti ad imprimere alle operazioni di formazione delle microzone, per i comuni che non abbiano provveduto in proprio, il massimo impulso affinchè queste siano completate, anche prima del termine previsto dal regolamento (centoventi giorni successivi ai nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento), tenuto conto che l'operazione consiste, in genere, nel perfezionare l'articolazione del territorio già effettuata per la formazione dei prospetti di classamento uti- lizzati dalla procedura DOCFA. Al riguardo, si rammenta che le determinazioni dell'ufficio circa l'attività di microzonazione devono essere trasmesse al comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine di centoventi giorni sopra richiamato. Alla conclusione delle operazioni di microzonazione per ogni comune, le relative delibere ovvero le determinazioni surrogatorie degli uffici, vengono comunque inviate per opportuna conoscenza (ed eventuale acquisizione di proposte in merito) alla commissione censuaria provinciale, unitamente alla definitiva formazione delle zone censuarie, come già precisato nel paragrafo 4.4 relativamente allo studio preliminare delle stesse zone censuarie. Al fine di richiamare l'attenzione sulla cronologia delle attività da espletare, nell'allegato n. 6 sono elencate in forma sintetica le principali fasi procedurali previste per la formazione e definizione amministrativa delle microzone e zone censuarie, nonchè le relative tempistiche. Al termine di ogni fase operativa (svolgimento delle conferenze istruttorie, invio ai comuni degli elaborati di sostegno, ricezione della zonizzazione effettuata dai comuni, formazione di microzone d'ufficio, acccettazione della zonizzazione, determinazione delle commissioni censuarie provinciali ed acquisizioni dei relativi pareri) e ad operazioni ultimate, gli uffici provinciali del Dipartimento del territorio trasmettono alle competenti Direzioni compartimentali una specifica relazione, corredata di sintetici prospetti statistici. Le Direzioni compartimentali cureranno altresì l'uniformità e la coerenza delle suddette operazioni, segnatamente nelle zone di confine tra province limitrofe e riferiranno alla Direzione centrale del catasto, dei servizi geotopocartografici e della conservazione dei rr.ii. -Servizio tecnico III -, sulle attività esperite, al termine di ciascuna delle suddette fasi operative e sulla base di prospetti che saranno predisposti dalla suddetta Direzione centrale.

5.7 Coordinamento delle operazioni Per il coordinamento delle operazioni dell'intero processo revisionale, è stata istituita - presso la Direzione centrale del catasto dei servizi geotopocartografici e di conservazione dei rr.ii.- una specifica commissione che opera attraverso tre distinti gruppi di lavoro. Per le stesse finalità presso ciascuna Direzione compartimentale, dovrà essere istituita una apposita commissione presieduta dal Direttore compartimentale o da un dirigente da questi delegato, e composta da esperti in materia di estimo e catasto edilizio urbano. I nominativi dei soggetti designati dovranno essere resi noti a questa Direzione centrale ed agli uffici periferici interessati. Le funzioni di responsabile del procedimento e di coordinamento delle attività presso ciascun ufficio provinciale, di norma, saranno assunte in prima persona dal dirigente; diversamente dovrà essere affidata ad un dirigente o funzionario particolarmente qualificato e professionalizzato. Parimenti, dovrà essere designato un funzionario referente per i rapporti con la provincia, i comuni e le comunità montane, che potrà identificarsi anche con il funzionario responsabile del procedimento. Il nominativo del funzionario o dei funzionari sopra indicati dovranno essere comunicati ai suddetti enti, oltre che alla Direzione compartimentale competente. Inoltre, saranno costituiti per ogni ufficio gruppi misti di lavoro, formati da tecnici ed operatori catastali ed erariali esperti di estimo urbano, anche al fine di una progressiva idoneizzazione dell'osservatorio dei valori immobiliari alle operazioni di revisione generale degli estimi e delle rendite catastali, nonchè delle successive operazioni di aggiornamento a regime. Le Direzioni compartimentali del territorio, ciascuna per la propria competenza, comunicheranno alla Direzione centrale del catasto i nominativi dei funzionari responsabili del procedimento, presso i dipendenti uffici periferici, nonchè, ove diversi, dei referenti per gli enti locali. Dette Direzioni indiranno inoltre periodiche riunioni di coordinamento tra gli uffici dipendenti, al fine di verificare l'andamento dei lavori, l'unitarietà dei risultati e la coerenza soprattutto tra province confinanti. Le stesse Direzioni invieranno al Servizio tecnico III - Div. VII, della scrivente Direzione centrale, specifiche relazioni sull'andamento delle operazioni, a par- tire dal 30 gennaio p.v. e successivamente alle scadenze di ognuna delle fasi indicate nel precedente paragrafo per gli adempimenti a carico degli uffici periferici provinciali. La Direzione centrale del catasto, dei servizi geotopocartografici e di conservazione dei rr.ii. curerà il coordinamento delle Direzioni compartimentali per quanto concerne le direttive generali e in particolare per salvaguardare l'unitarietà delle operazioni e delle risultanze sull'intero territorio nazionale. Roma, il Direttore Centrale F.to A. de Santis Allegato n. 1 FORMAZIONE DELLE MICROZONE COMUNALI SCHEMA DELLA METODOLOGIA INDIRETTA Gli strumenti di base Gli strumenti necessari alla formazione delle microzone sono in genere i seguenti:

-il quadro di unione dei fogli catastali;

-le statistiche catastali per foglio di mappa;

-una carta tecnica del suolo (ad esempio quella aerofotogrammetrica);

-il piano regolatore;

-dati sul patrimonio edilizio (ad esempio i dati del censimento);

-dati sui valori immobiliari per le destinazioni prevalenti.

- Quadro di unione dei fogli di mappa del comune con l'individuazione dei centri abitati Nella figura 1/1 è stato schematizzato un quadro di unione dei fogli della mappa catastale di un comune qualsiasi, con l'individuazione attraverso apposita campitura, dei centri abitati, relativi al capoluogo e alle frazioni. Di seguito vengono illustrate le linee guida per la formazione delle microzone, in base alla metodologia indiretta descritta al paragrafo 5.3. Viene analizzando in particolare il territorio del centro edificato del capoluogo; la stessa metodologia è direttamente trasferibile ai centri abitati secondari del comune, nonché al residuo territorio comunale (a prevalente destinazione rurale). Formazione delle microzone per il centro abitato del capoluogo Con riferimento alla preliminare individuazione dei centri abitati, di cui alla figura 1/1, e segnatamente del centro abitato del capoluogo, sono da svolgere le seguenti operazioni:

1) una prima articolazione del territorio in base ai caratteri ambientali e stori co-culturali. Nell'esempio in esame (figura 1/2) in cui sono rappresentati gli ambiti territoriali omogenei per i profili suddetti, rileva il solo centro storico;

2) una individuazione dei fogli di mappa, dei quali si ipotizza una eventuale suddivisione; Le porzioni di foglio devono essere identificate con codice alfanumerico, costituito dal numero del foglio oggetto di frazionamento seguito da una lettera alfabetica (es. 23/A, 23/B, 23/C, ecc.). Inoltre si prov vederà ad individuare su appositi prospetti le particelle ricadenti in questo zone. Nell'esempio in esame quest'attività, da esperire con le modalità già riportate nel testo delle istruzioni, è stata ipotizzata non necessaria;

3) aggregazione, sul quadro di unione, dei fogli di mappa (ovvero loro por zioni) in base ai caratteri posizionali (figura 1/3);

4) individuazione degli ambiti di omogenea destinazione urbanistica, in base alle previsioni del piano regolatore generale ovvero di altri strumenti vigen ti nel comune oggetto di studio (figura 1/4). Attraverso la sovrapposizione delle diverse mappature ottenute, si perviene ad una microzonizzazione di prima approssimazione (figura 1/5). Le microzone così definite presentano omogeneità nei caratteri ambientali, posizionali, di destinazione urbanistica e storicoculturali. Successivamente, ai fini della verifica di coerenza delle risultanze ottenute con i requisiti quantitativi previsti dal regolamento, si procede per ogni zona omogenea provvisoriamente definita (o per ogni foglio di mappa catastale in essa compreso):

 

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